Si ricorda che il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile e successivi, è un’attività lavorativa consistente nella realizzazione di un’opera o nella prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
Al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL citato dispone quindi, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della stessa procedura prevista per i lavoratori intermittenti). Per evitare equivoci, precisiamo che la normativa si riferisce esclusivamente alla tipologia di lavoro autonomo descritta e non alle prestazioni occasionali co.co.co.
Attenzione quindi ad assolvere all'obbligo di comunicazione e apertura delle posizioni di lavoro occasionale prima che si avvii l'attività professionale.
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