LAVORI

Il Decreto Dignità, Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 si apre con i primi tre articoli dedicati al mondo del lavoro.

Il preambolo della normativa chiarisce la matrice sociale che ha indotto il legislatore ad incamminarsi verso tale indirizzo, quello della dignità del lavoratore e della lotta al precariato: “omissis - Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese- omissis”.

Con la novella normativa viene ridefinito il limite temporale per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o “libero” da causale, ora fissato a 12 mesi. Superato tale termine (nel limite di 24 mesi) è necessario apporre una causale legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, in caso di sostituzione di altri lavoratori, oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; in ogni caso la causale deve essere espressa nel contratto di rinnovo. Il personale potrà essere assunto con tale tipologia contrattuale entro il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione degli stessi. In violazione delle norme determinanti le modalità del rinnovo o proroga contrattuale anzidetta, il rapporto lavorativo evolverà, trasformandosi in contratto a tempo indeterminato. Per i casi invece di somministrazione fraudolenta nel D.Lgs. 81/2015 viene aggiunto l’articolo 38-bis, con il quale, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 276/03, quando la somministrazione di lavoro viene istituita con la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Il legislatore in questa sede ha assestato un’ulteriore “colpo” al contratto a tempo determinato in quanto, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, il contributo addizionale viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo di questa tipologia contrattuale, anche in regime di somministrazione.

Se non fosse stato già chiaro in precedenza, l’aumento percentuale del contributo addizionale ad ogni rinnovo contrattuale non lascia alcun dubbio: l’intenzione del legislatore è quello di limitare al minimo l’utilizzo del contratto a termine per favorire l’occupazione a tempo indeterminato, anche mediante lo strumento dell’incentivo contributivo di quest’ultimo istituto.

Il Decreto Dignità, infatti, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, conferma il riconoscimento di sgravi contributivi nella misura del 50%, per un periodo massimo di 36 mesi ai datori di lavoro privato che nel corso del 2019 e 2020 offriranno occupazione con contratto di subordinazione a tempo indeterminato a giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d’età e non siano già stati occupati a tempo indeterminato per lo stesso o per altro datore di lavoro.

Poniamo ora l’attenzione su un’altra delicata questione inerente i contratti a termine tra privati: la normativa contenuta nel Decreto Dignità è carente del regime transitorio.

Ciò che è certo è che i contratti stipulati entro il 13 luglio 2018 continuano ad essere disciplinati dalla vecchia normativa.

I contratti a termine istituiti tra il 14 luglio e l’11 agosto 2018 seguono la piena applicazione della normativa in esame il DL 87/2018, dalla data di attuazione del Decreto e in assenza di indicazioni sul periodo transitorio.

La norma transitoria viene introdotta in un secondo momento, con la Legge 96/2018 con decorrenza dal 12 agosto 2018 con un emendamento al Decreto Dignità e consente di applicare la vecchia normativa per i rinnovi e per le proroghe ai rapporti in essere alla data del 14 luglio per un periodo transitorio terminante il 31 ottobre 2018, pertanto dal 1 novembre 2018 trova piena applicazione la normativa espressa nel Decreto Dignità.

Ci troviamo difronte ad uno schema normativo alquanto complesso ove vigono quattro regimi per l’istituto del contratto di lavoro subordinato a termine, che lasciano ampio margine all’errore e possibili ricorsi in sede giudiziale.

C’è da evidenziare inoltre che il Legislatore ha mancato di prevedere la possibilità dell’intervento della contrattazione collettiva per adattare il contratto alle reali esigenze e alle peculiarità aziendali. La domanda da porsi è se si tratta di una svista o di una manovra per limitare ancora di più il ricorso al contratto a termine…

Dal Decreto Dignità traspare il desiderio di combattere il precariato e il procrastinare da parte delle aziende di contratti a termine, da sempre comodi per il datore di lavoro perché in grado di garantire forza lavoro nel medio termine senza gli oneri tipici della continuità indeterminata. Non abbiamo certezza che l’economia italiana sia pronta per un massivo impegno a tempo indeterminato di forza, auguriamoci che questa manovra non porti alla ribalta l’impiego dell’odiato lavoro sommerso.

Lorenzo Lelli

Edito nella rivista di settore
The World of il Consulente” n. 91/2018
Zoom – Le riflessioni del Direttore

 

Pubblicato il 29/10/2018

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