IL CODICE ETICO DELLO STUDIO LORENZO LELLI

Lo Studio Lorenzo Lelli quale Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro si attiene alle norme e condotte dettate dai codici deontologici degli Ordini professionali di riferimento, fondendone le linee guida in un codice etico dello Studio al quale tutti i collaboratori del Dott. Lorenzo Lelli, commercialisti e consulenti del lavoro, si attengono.

Titolo I

PARTE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli osserva il presente Codice etico nell’esercizio della propria professione, al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi.

Titolo II

DOVERI GENERALI

Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)

Il Dott. Lorenzo Lelli, titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro e i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare il presente codice nell’esercizio della professione svolta, tutelando la clientela con decoro, dignità professionale e rispetto della legge.

Art. 3 (Principio di specifica professionalità)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro organizza la propria attività professionale sotto la direzione, supervisione, il controllo e la responsabilità del titolare dello Studio, Dott. Lorenzo Lelli, in conformità del principio di professionalità specifica.

Art. 4 (Dovere di lealtà e correttezza)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli svolge la propria attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 5 (Dovere di fedeltà)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro ha il dovere di svolgere il proprio compito professionale con fedeltà nei confronti della clientela, anteponendo gli interessi del cliente a quelli propri.

Art. 6 (Dovere di indipendenza)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro nella persona del Dott. Lorenzo Lelli ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale e di difenderla da condizionamenti esterni di qualsivoglia natura e provenienza.

Art. 7 (Obbligo del segreto professionale)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro è tenuto a garantire alla propria clientela il segreto professionale, ai sensi dell’art. 6 della L. 12/1979.

Art. 8 (Dovere di riservatezza)

Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli assicura alla propria clientela la riservatezza circa i dati e le notizie cui sia venuto a conoscenza in occasione dell’esercizio della professione e nell’espletamento dell’incarico professionale.

Il Dott. Lorenzo Lelli crea le condizioni affinché tale riservatezza sia garantita anche da parte dei dipendenti e collaboratori che operano nello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro.

Art. 9 (Dovere di competenza)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli non accetta, in nessun caso, incarichi che non sia certo di poter svolgere con la necessaria competenza e professionalità o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione e le risorse adeguate.

Il titolare ed i collaboratori dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro curano costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo la propria formazione relativamente ai settori dell’attività svolta dallo Studio.

Art. 10 (Dovere di informativa)

L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata per lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoroè sempre resa secondo correttezza e verità.

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

Art. 11 (Rapporti con altri professionisti)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo lelli non accetta in nessun caso incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati all’esercizio della professione e né si avvale, per l’esercizio di prestazioni riservate, dell’ausilio di soggetti non abilitati, e in alcun modo ne promuovo o ne favorisce l’attività.

Art. 12 (Concorrenza sleale)

La concorrenza si svolge nel rigoroso rispettodei principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente codice etico.

I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi di quanto sopra:

  1. La divulgazione di notizie e apprezzamenti riguardo l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
  2. Il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
  3. L’uso di segni distintivi dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro a produrre confusione con altro professionista;
  4. La distrazione da parte del consulente chiamato a sostituire temporaneamente un collega sospeso o impossibilitato,arrecando danno nella gestione di clienti dello Studio di quest’ultimo;
  5. L’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
  6. L’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;
  7. Il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono incarichi o operano nelle Istituzione al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

Art. 13 (Titolo Professionale)

L’esercizio dell’attività professionale da parte del titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro e dei suoi collaboratori avviene con l’espressa indicazione del proprio titolo professionale acquisito secondo legge.

Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4, 9 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

Art. 14 (Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti)

Il Dott. Lorenzo Lelli, titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, presta in modo disinteressato quanto necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare attenzione all’insegnamento delle regole deontologiche.

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli impronta il rapporto con il praticante nella massima chiarezza e trasparenza, con particolare cura alle modalità di formazione ed espletamento della pratica professionale, formalizzando il rapporto per iscritto secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

Il Dott. Lorenzo Lelli nella gestione dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro assicura a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose, formalizzando per iscritto tutti i rapporti di collaborazione in essere.

È buona consuetudine del titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro offrire un indennizzo al praticante, tenuto conto e in funzione del contributo reso all’attività professionale durante il periodo della pratica.

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Capo I

Incarico professionale

Art. 15 (Incarico professionale)

L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Dott. Lorenzo Lelli, nella sua qualità di titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, ed il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro rifiuta categoricamente incarichi con potenziali clienti quando, dagli elementi in suo possesso, il titolareritenga che lo Studio assistendoli concorra alla realizzazione di attività illegali.

Art. 16 (Interesse personale)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro,nella persona del Dott. Lorenzo Lelli, si astienedal prestare consulenza quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale, che possa pregiudicare o condizionare il corretto svolgimento dell’attività professionale.

Art. 17 (Accettazione dell’incarico)

Il Dott. Lorenzo Lelli, titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, dopo aver ricevuto incarico verbale dal cliente, stipula il mandato professionale rigorosamente per iscritto, precisando oggetto, natura, costi e compensi.

Art. 18 (Compensi)

Il Dott. Lorenzo Lelli, titolare dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, definisce con il cliente il quantum del compenso professionale, ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. B) delle L. 248/2006, norma che ha abrogato le disposizioni previgenti che, in riferimento alle libere professioni intellettuali, prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro prevede la stesura scritta anche di eventuali preventivi di consulenza professionale.

Art. 19 (Esecuzione dell’incarico)

Il titolare ed i collaboratori che operano nello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, usano nella funzione del loro compito la diligenza e la perizia richiesta dalla normativa che regola il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Il Dott. Lorenzo Lelli, a nome dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro che ha fondato, illustra al cliente con semplicità e chiarezza gli elementi principali dell’incarico ricevuto. In particolare non manca di:

-          fornireal cliente indicazioni puntuali relative al tipo di consulenza richiesta;

-          adoperarsi con sollecitudine alla rettifica e correzione di eventuali errori se imputabili allo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro;

-          informare il cliente, nel corso dell’incarico, su tutti i dati essenziali che lo riguardano.

Art. 20 (Cessazione dell’incarico)

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro interrompe ogni incarico professionale nel momento in cui sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare l’indipendenza intellettuale del titolare dello Studio.

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro interrompe l’incarico nel caso in cui il cliente con le sue richieste impedisce il corretto svolgimento dell’incarico professionale.

Lo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, nei casi di cui sopra, comunica al cliente l’intenzione di cessare il rapporto professionale nei suoi confronti, dandone adeguato preavviso.

Art. 21 (Restituzione dei documenti)

È buona regola dello Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro del Dott. Lorenzo Lelli restituire tempestivamente i documenti relativi all’incarico nel momento in cui il cliente ne faccia richiesta.

Copia della documentazione può essere trattenuta dallo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, anche senza previa autorizzazione del cliente, quando questa possa essere necessaria o utile allo svolgimento di lavori successivi o collegati dello stesso cliente.

Copia della documentazione può essere trattenuta dallo Studio Commercialista e di Consulenza del Lavoro, anche senza previa autorizzazione del cliente, qualora necessari ai fini di comprovare e consolidare la propria posizione di consulente in caso di inadempienza sui compensi da parte del cliente stesso.

lavoraconnoi2

Notizie

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

  Il Concordato preventivo biennale, Decreto Legisla ...

Si ricomincia con un nuovo anno fiscale!

Si ricomincia con un nuovo anno fiscale!

La legge di bilancio 2024 è ricca di novità di carattere f ...

ALTERNE VICENDE DELLA TUTELA  DEI CREDITI ASSICURATI DAL FONDO DI GARANZIA

ALTERNE VICENDE DELLA TUTELA DEI CREDITI ASSICURATI DAL FONDO DI GARANZIA

  Il Fondo di garanzia è un istituto volto a garanti ...

ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

ADEMPIMENTO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Aggiornamento del 11/12/2023   L'adempimento obblig ...

Questo sito o i servizi terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalita' illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Non hai consentito l'uso dei cookies. Clicca per modificare.

Hai accettato l'utilizzo di cookies sul tuo computer. La decisione puo' essere revocata.