É imminente il nuovo adempimento obbligatorio “COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.
SOGGETTI INTERESSATI
Dovranno assolvere a tale obbligo:
- LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- I TRUST e gli istituti giuridici affini ai trust.
IN COSA CONSISTE L’ADEMPIMENTO
Si tratta di una comunicazione al Registro Imprese dei dati anagrafici del titolare effettivo dell’azienda o dell’ente.
Per l’assolvimento di tale onere la Camera di Commercio ha predisposto un portale web dedicato: titolareeffettivo.registroimprese.it dal quale sarà accessibile il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica in oggetto.
CHI DEVE ESEGUIRE TALE COMUNICAZIONE
Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto deve essere eseguita dal LEGALE RAPPRESENTANTE della società/associazione ed è fondamentale che sia munito di FIRMA DIGITALE.
In attesa della data di scadenza dell’adempimento, consigliamo ai legali rappresentanti che non ne fossero ancora in possesso, di munirsi del dispositivo di firma digitale per poter assolvere tempestivamente all’obbligo di Comunicazione del Titolare Effettivo.
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO
Per la vigente normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.
Per tutte le organizzazioni giuridiche precedentemente elencate il titolare effettivo deve essere individuabile, in quanto la mancata identificazione di queste persone può essere un indicatore di rischio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio.
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Pubblicato il 10/11/2022
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