Da lunedì 10 Luglio è entrata in vigore la nuova modalità di attivazione dei buoni lavoro per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionali. La normativa ha introdotto due diverse modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali:
-il Libretto Famiglia, per i privati (persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa), in particolar modo per la gestione di lavori domestici (giardinaggio, di pulizia; manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare)
-il Contratto di Prestazione Occasionale (denominato PRESTO), per i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che le imprese del settore agricolo e le pubbliche amministrazioni.
CARATTERISTICHE DEI BUONI LAVORO
POSSIBILI CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono ricorrere alle due nuove tipologie di contratti i datori di lavoro che:
- entro i sei mesi precedenti la prestazione, abbiano in corso od abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore;
- abbiano più di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato;
- operino nei settori dell’edilizia e affini;
- abbiano attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
- operino nei settori delle miniere, cave e torbiere;
- operino nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.
LIMITI DI UTILIZZO
Le nuove prestazioni di lavoro occasionale presentano due limiti di applicazione:
- dal punto di vista economico, poiché ciascun lavoratore può ricevere un compenso massimo annuale di 5.000 euro con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, e di 2.500 euro per un solo datore di lavoro.
Stessa cosa vale al contrario: ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori può raggiungere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro.
- dal punto di vista della durata della prestazione lavorativa, che in un anno (intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore complessive.
QUANTO SONO PAGATE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
- Per il Libretto famiglia il compenso minimo stabilito dal legislatore è di 10 euro all’ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 euro per la contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; 0,10 euro per gli oneri gestionali).
- Per il Presto il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro: questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore.
Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro (2,97 euro per contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,32 euro per il premio assicurativo Inail). Ai versamenti complessivi si aggiunge un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Il costo totale per ora diventa quindi di 12,29 euro.
DIRITTI E COMPENSI DI COLUI CHE PRESTA LAVORO OCCASIONALE
Colui che presta l’attività lavorativa, seppur occasionale, ha diritto a:
- un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata
I suoi compensi, inoltre, sono:
- esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
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