inpsDisposizioni urgenti in materia di pensioni, DL n. 65 del 21 maggio 2015

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 70 del 30/4/15, nella quale veniva dichiarato incostituzionale il decreto legge “Fornero” n. 201/2011 (che riconosceva l’automatica rivalutazione dei trattamenti pensionistici solo ed esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.116/2015 il Decreto Legge n. 65 del 21/5/15, con il quale il Governo adotta disposizioni urgenti per adeguarsi a quanto disposto dalla Suprema Corte in merito alla rivalutazione automatica delle pensioni (oltre che in materia di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR).

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è ora riconosciuta come di seguito:

  • 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • NESSUNA RIVALUTAZIONE per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

La rivalutazione automatica delle pensionirelative agli anni 2012 e 2013 con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

  • nella misura del 20% negli anni 2014 e 2015
  • nella misura del 50% a decorrere dall'anno 2016

IL DECRETO LEGGE STABILISCE CHE LE SOMME ARRETRATE DOVUTE PER GLI ANNI PRECEDENTI, COME SOPRA INDIVIDUATE, SARANNO RIMBORSATEDAGLI ENTI PREVIDENZIALI DAL 1° AGOSTO 2015.

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