Il Concordato preventivo biennale, Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è un accordo che coinvolge partite iva e piccole imprese consentendo loro di sospendere il pagamento delle imposte per un periodo di 2 anni.

Tale strumento fiscale mira a promuovere la cooperazione tra il fisco e i contribuenti cercando di bilanciare la necessità di raccogliere entrate fiscali con il sostegno alle imprese durante periodi di difficoltà economica.

L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati acquisiti dal contribuente a mezzo di appositi programmi informatici, elabora la proposta di concordato comunicandola all’interessato.

Il software utilizzato dall’Agenzia si avvarrà:

- dei dati dichiarati dal contribuente

- dei dati ricavati da banche dati disponibili all’amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici

Tale software è stato sviluppato affinché elabori in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva.

Presupposto di base per accedere al Concordato è quello che in capo al soggetto interessato si applichino gli ISA, ma sussistono casi particolari: come le aziende con multiattivià che, pur inviando il modello, sono soggetti esclusi ISA e non possono accedere al Concordato preventivo; e come i forfettari che sono soggetti esclusi ISA, ma per espressa previsione normativa possono accedere al concordato preventivo in via sperimentale per un anno, il 2024, opzione limitata ai soggetti forfettari che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023.

Secondo l’art. 21 del decreto il Concordato cessa di avere efficacia se:

  1. cambia l’attività svolta nel biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso se si applicano ISA diversi
  2. avviene la cessazione dell’attività nel corso del biennio

In tali casi il soggetto torna a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati con conseguente irrilevanza dei valori accettati con la proposta concordataria.

L’art. 21 non prevede la cessazione del concordato se, nel corso del biennio di adesione, il soggetto che ha aderito alla proposta rientra in senso lato in una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, ma solo se si verifica una delle due condizioni citate.

L’art. 22 del decreto definisce le cause di decadenza del beneficio per situazioni codificate che hanno diversa natura punto in presenza di una di queste cause di decadenza il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta. Ecco alcuni casi:

- quando risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiaratI

- quando sono state commesse violazioni fiscali ritenute di non lieve entità (elencate dalla norma)

- se a seguito di modifica della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate, determinano una quantificazione diversa dai redditi rispetto a quelli alla base della proposta accettata

- se è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi oggetto di concordato.

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