L’art. 3, c. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; pertanto, i professionisti appartenenti alla categoria devono attuare tutte le operazioni di identificazione della clientela e specificatamente del titolare effettivo e dell’eventuale esecutore terzo, la valutazione del rischio, l’aggiornamento e controllo continuo della clientela e nei casi in cui sia necessario, deve procedere alla segnalazione all’UIF delle operazioni sospette. Laddove non è possibile identificare con certezza la clientela o il titolare effettivo, il professionista deve astenersi dall’istituire con tale soggetto un rapporto professionale.
Il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda sul c.d. risk-based approach, basato sul presupposto che il rischio di realizzazione dei già menzionati reati non sia lo stesso in ogni caso: è da considerarsi mutevole a seconda della realtà operativa del soggetto obbligato e deve essere mitigato sulla base di processi decisionali basati su evidenze fattuali. Per tale ragione è necessaria una mappatura del rischio da aggiornare costantemente per ogni cliente, considerando che la situazione del soggetto può variare anche in funzione di fattori esterni o temporali.
L’antiriciclaggio è un tema che da anni viene attenzionato dal legislatore, il quale ha apportato notevoli variazioni nel corso delle varie legislature, anche semplicemente in termini di limite dell’utilizzo del contante, che oggi non deve superare o eguagliare la soglia di € 5.000, con costante dibattito tra i notevoli assertori dei limiti restrittivi e gli altrettanti oppositori.